Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che, in considerazione di obiettive difficoltà operative rappresentate degli intermediari finanziari tenuti al versamento dell'imposta relativa alle attività oggetto di "scudo fiscale, prevista dall'articolo 19, comma 8, del decreto legge n. 201/2011 ("Salva Italia"), il termine già fissato al 16 febbraio sarà differito con il primo provvedimento legislativo utile. Con lo stesso provvedimento sarà disposto che i versamenti non effettuati fino alla data di entrata in vigore della disposizione di proroga non configureranno violazione in materia di versamenti.
Si invita la clientela che ha aderito allo scudo fiscale ex art. 13-bis DL 78/2009, entro il nuovo termine, a dare provvista alla dipendenza di riferimento dell'imposta speciale di bollo o, nel caso di emersione delle stesse, dell'imposta straordinaria sui prelievi delle attività scudate (10 per mille per l'esercizio 2011).