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Conciliatore bancario

Nel corso degli ultimi anni l’attenzione dell’opinione pubblica ha mostrato un progressivo aumento di interesse per le tecniche  di composizione in via stragiudiziale di controversie di varia natura, adottate con l’utilizzo di strumenti alternativi ai procedimenti svolti davanti alla magistratura che comportano tempi e costi di trattazione assai rilevanti.

In linea con tale orientamento, il sistema bancario – sin dal 1993 – ha promosso la sottoscrizione dell’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami e dell’Ombudsman – Giurì bancario. Proseguendo nella medesima direzione, e traendo spunto dall’introduzione nel nostro ordinamento degli “organismi di conciliazione” (previsti dalla disciplina sulla riforma del processo societario di cui al d.lgsn.5/2003), l’ABI ha ritenuto opportuno che il sistema bancario mettesse a disposizione della clientela un’organizzazione finalizzata a gestire più strumenti, per consentire una rapida ed economica soluzione delle controversie in materia finanziaria.

Con l’iniziativa assunta dai primi dieci gruppi bancari, che hanno dato vita ad una nuova associazione denominata “Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”, l’Associazione di categoria ha così ritenuto di promuovere  la creazione di un unico soggetto specializzato, chiamato in prospettiva a gestire tre modalità di soluzione delle controversie:

  • l’Ombudsman – Giurì bancario;
  • la conciliazione;
  • l’arbitrato bancario.

 

Il termine “conciliazione” accomuna, in realtà, fattispecie diverse. Accanto a quella di tipo “informale”, ossia non disciplinata  da una specifica normativa ( nelle quale le parti pervengono ad una mera  transazione), esiste quella di tipo “tecnico”, ossia quella introdotta dagli artt. 38 e ss. del richiamato d.lgs n.5/2003, che ha delineato la disciplina del nuovo processo societario. La peculiarità di tale conciliazione – che la contraddistingue sostanzialmente da quella informale – consiste nel fatto che le parti sono assistite da un conciliatore indipendente (che è un professore universitario, un professionista o un magistrato in quiescenza) il quale ha la funzione di facilitare il raggiungimento di un accordo in un tempo contenuto (entro 60 giorni lavorativi). Per quanto riguarda i costi, il conciliatore riceve per il suo incarico un corrispettivo pagato da entrambe le parti sulla base di tariffe approvate dal Ministero di Giustizia.

Quindi, la conciliazione tecnica:

  • trova applicazione per le controversie di tipo bancario, finanziario e societario, qualsiasi valore esse rivestano (non sono previsti importi minimi o massimi);
  • produce particolari effetti giuridici (il verbale di conciliazione, una volta omologato, è un titolo esecutivo; si sospendono i termini relativi alla prescrizione e decadenza);
  • beneficia di agevolazioni fiscali (tutti gli atti del procedimento sono esenti da tasse e il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di € 25.000).

Per maggiori informazioni potete visionare il regolamento sotto riportato.

Scarica il testo integrale del regolamento del conciliatore bancario

 

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