Ombudsman bancario
L'Ombudsman (origine e nome svedesi la cui traduzione in italiano potrebbe essere resa come "persona che fa da tramite", che "media") è un'istituzione che da circa due secoli svolge nei paesi del Nord Europa il ruolo di "difensore civico".
L'Ombudsman bancario è un organismo collegiale voluto dalle banche per cercare di risolvere - gratuitamente - le controversie tra gli istituti di credito e la clientela privata. Esso è composto da un Presidente, nominato dal Governatore della Banca d'Italia, e da quattro componenti, di cui:
a) due nominati dal Consiglio del Conciliatore Bancario su designazione dell’Associazione Bancaria Italiana;
b) uno nominato dal Consiglio del Conciliatore Bancario su designazione del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ovvero da tre associazioni di categoria scelte dal Consiglio stesso fra quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del medesimo decreto legislativo;
c) uno nominato dal Consiglio del Conciliatore Bancario su designazione di almeno due associazioni rappresentative delle altre categorie di clienti, scelte tra le seguenti: Confindustria (Confederazione Generale dell'Industria Italiana), Confcommercio (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi), Confagricoltura (Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana), Confartigianato (Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato).
Come e quando rivolgersi all'Ombudsman bancario
E' possibile richiedere l'intervento dell'Ombudsman bancario solo dopo che il cliente si sia già rivolto all'Ufficio Reclami e non sia trascorso un anno rispettivamente, dalla presentazione del reclamo rimasto inevaso, dalla sua decisione in tutto o in parte non favorevole per il cliente, ovvero dall'accoglimento del reclamo, cui non sia stata data attuazione.
- Il danno reclamato deve avere carattere economico ed un valore non superiore a 50.000,00 Euro, purche' riferiti ad operazioni o servizi posti in essere a far data dall’ 01/01/2006, fermi restando i limiti in precedenza vigenti per operazioni verificatesi prima della predetta data.
- La controversia non deve essere già stata sottoposta all'esame dell'Autorità Giudiziaria o di un Collegio arbitrale.
- Il ricorso va inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Ombudsman Giurì bancario
Via delle Botteghe Oscure, n° 54
00186 ROMA
L'Organismo collegiale emetterà il suo giudizio e ne darà comunicazione scritta entro 90 giorni dal ricevimento del reclamo e la risposta sarà vincolante solo per la nostra Banca. La Segreteria Tecnica, se nel corso dell'istruttoria accerta che il ricorso è privo della documentazione necessaria per la decisione, deve attivarsi tempestivamente a richiedere al ricorrente l'integrazione della documentazione, fissando a tale riguardo un termine perentorio breve, tale da permettere al Collegio di non superare per l'emanazione della decisione il termine di 120 giorni complessivi dalla data di ricevimento del ricorso. Di quest'ultimo termine la Segreteria dà comunicazione al ricorrente con lettera di richiesta della nuova documentazione.
Nell'ipotesi che l'Organismo dia ragione al cliente, lo stesso assegnerà alla banca un termine di tempo entro il quale la medesima dovrà adempiere alla decisione; se l'istituto di credito non dovesse conformarsi alla decisione dell'Ombudsman è previsto che la notizia dell'inadempienza sia pubblicata sulla stampa a spese della banca stessa.
Nel caso che la decisione dell'Ombudsman sia sfavorevole per il cliente, questi conserva comunque il diritto di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Scarica il testo integrale del regolamento dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman bancario
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