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Regolamento procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri

Informiamo la clientela che la nostra Banca ha anche recentemente aderito all'Accordo che regolamenta le procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri e che istituisce, per la risoluzione in secondo grado delle controversie legate all’esecuzione di bonifici della specie, una sezione autonoma dell’Ombudsman-Giurì bancario.

Anche per le controversie in tema di bonifici transfrontalieri pertanto e’ previsto un doppio grado di giudizio. Il primo esame dell’istanza e’ affidato all’Ufficio reclami, per poi passare alla disamina dell’organo collegiale (Ombudsman bancario).
L’Ufficio reclami a cui rivolgersi in caso di controversie, e’ il medesimo sia per i bonifici transfrontalieri che per le altre tipologie di operazioni bancarie.

La clientela, per avere delucidazioni circa la procedura da seguire per portare all’attenzione dell’Ufficio reclami l’eventuale controversia, potra’ rivolgersi al responsabile della dipendenza della Cassa o, in sua assenza, a chi lo sostituisce.
I clienti interessati, a far data dal 1° ottobre 2002, con riferimento a tutte le controversie relative a bonifici transfrontalieri effettuati a partire dal 1° giugno 2002, potranno proporre al predetto Ufficio, il cui indirizzo è riportato nella sezione precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero attraverso consegna allo sportello con cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne riIascerà ricevuta. Il medesimo reclamo puo’ essere inviato anche tramite internet all’indirizzo di posta elettronica tercas@tercas.it.

L'Ufficio Reclami evaderà la richiesta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo, dandone comunicazione scritta al cliente o avvalendosi della rete internet ove la stessa sia stata utilizzata dal cliente, indicando anche i tempi tecnici entro i quali la nostra Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione ove il reclamo sia ritenuto fondato (entro 5 giorni lavorativi).
Tutta la clientela puo’ rivolgersi all’Ufficio reclami, purche’ la questione non sia stata posta all’esame dell’autorita’ giudiziaria, di un arbitro o di un collegio arbitrale e purche’ non siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine convenuto con l’ordinante per l’esecuzione del bonifico ovvero con il beneficiario per la messa a sua disposizione dell’importo del bonifico stesso.

Ricordiamo altresì alla clientela che sempre a partire dal 1° ottobre 2002 in sede interbancaria è stata istituita una sezione autonoma dell'Ombudsman bancario per dirimere, in appello, controversie circa bonifici transfrontalieri eseguiti.
La competenza della sezione autonoma dell'Ombudsman bancario è limitata alle controversie, già esaminate dall’Ufficio reclami, relative a bonifici transfrontalieri di importo non superiore a 50.000 €.

Pertanto la nostra clientela potrà proporre al giudizio della sezione autonoma dell'Ombudsman bancario tutte le controversie aventi ad oggetto l’esecuzione di bonifici transfrontalieri il cui contenuto sia stato già sottoposto all'esame dell'Ufficio Reclami della nostra Banca senza aver ottenuto una risposta soddisfacente, non oltre 30 giorni a far data dalla:
decorrenza infruttuosa del termine per evadere il reclamo da parte dell’Ufficio reclami;
decorrenza infruttuosa del termine per provvedere alla sistemazione del reclamo;
ricezione della decisione dell’Ufficio reclami, che il cliente ritenga a se sfavorevole.

In presenza delle anzidette condizioni, i clienti interessati potranno rivolgere richiesta scritta all'Ombudsman-Giurì bancario, Via delle Botteghe Oscure, n° 54 - 00186 Roma mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite la Banca o, infine, utilizzando strumenti informatici, specificando il contenuto della controversia e fornendo ogni altra notizia utile.

La risposta della sezione autonoma dell'Ombudsman sarà resa entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo e sarà vincolante solo per la nostra Banca che avra’ 5 giorni lavorativi bancari per dare esecuzione alla decisione, dal momento in cui e’ pervenuta l’accettazione della decisione da parte del cliente. Resta fermo in ogni caso il diritto della clientela di investire della controversia l'Autorità giudiziaria.

Ad eccezione delle spese per la corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami della nostra Banca e all'Ombudsman-Giurì bancario, tutte le procedure descritte sono gratuite.

Scarica il testo integrale del regolamento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri

 

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